Tramite la negoziazione assistita le parti raggiungono un accordo scritto, c.d. convenzione di negoziazione assistita, con cui convengono di cooperare in buona fede e lealtà per la risoluzione amichevole di una controversia, e sono assistite in ciò da uno o più avvocati.
La parte che dà impulso alla negoziazione assistita deve notificare alla controparte un invito a stipulare una convenzione assistita. Nell’istanza va indicato l’oggetto della controversia e l’avvertimento alla controparte che se non risponde all’invito entro 30 giorni dalla ricezione, oppure se risponde con un rifiuto, il giudice potrebbe valutare detto comportamento in futuro, sia per quanto concerne le spese di giudizio, sia con riferimento alla responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. ed alla concessione della provvisoria esecuzione di un decreto ingiuntivo ai sensi dell’art. 642 co. 1 c.p.c.
Alla fine della procedura, se le parti trovano un accordo sottoscrivono, insieme agli avvocati che li hanno assistiti, il c.d. accordo di negoziazione assistita. Detto accordo costituisce titolo esecutivo per l’iscrizione di ipoteca giudiziale ai sensi dell’art. 5 del D.L. 132/2014 convertito in Legge 162/2014.
La procedura va conclusa entro 3 mesi, termine che può essere prorogato, su accordo delle parti, di altri 3 mesi.
Attraverso la negoziazione assistita si può attuare si può attuare la * separazione breve dei coniugi, senza necessità di adire il tribunale.