Come funziona la mediazione:
La domanda di mediazione è una istanza che va depositata presso un organismo di mediazione accreditato scelto tra quelli del luogo territorialmente competente per la controversia.
Nell’istanza vanno indicati: l’organismo, le parti, l’oggetto e le ragioni della pretesa.
Al momento del rilascio del mandato all’avvocato, quest’ultimo è tenuto ad informare il cliente della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione e delle agevolazioni fiscali ivi previste.
Inoltre, il legale deve informare il proprio assistito dei casi di mediazione obbligatoria in cui è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. In questi casi la condizione si considera avverata se il primo incontro davanti al mediatore si conclude senza l’accordo.

Dovere di riservatezza:
L’art. 9 del D.Lgs. 28/2010 impone il dovere di riservatezza al mediatore, alle parti e a chiunque prenda parte, direttamente o indirettamente, al procedimento di mediazione, rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante l’incontro e l’intero procedimento.

Elementi di prova:
Dalle dichiarazioni rese dalle parti, come la disponibilità o meno di partecipare alla mediazione, che vengono inserite nel verbale, il giudice ne desume elementi di prova quando si va in giudizio e può condannare la parte costituita che non a partecipato alla mediazione senza giustificato motivo, al pagamento di una somma corrispondente all’importo del contributo unificato dovuto per  il giudizio stesso.