Risarcimento del danno
L’art. 2043 del codice civile prevede che “qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”.
Il danno può essere patrimoniale o non patrimoniale. Quest’ultimo viene risarcito solo in casi ben determinati dalla legge (art. 2059 cod. civ.). Trattasi del risarcimento del danno per fatto illecito. Il dolo è la volontà di cagionare il danno, mentre la colpa è la mancata diligenza richiesta per un dato tipo di attività (negligenza, imprudenza o imperizia) e può essere grave, lieve o lievissima.
Vi sono, però, anche dei casi di responsabilità oggettiva che prescindono, quindi, dalla colpa o dal dolo.
Per quanto riguarda la responsabilità contrattuale, il diritto al risarcimento del danno scatta nel momento in cui la prestazione indicata in un contratto non viene eseguita nel momento o nel luogo dovuto o secondo le modalità convenute dalle parti. In questi casi la parte può chiedere l’esatto adempimento oppure la risoluzione del contratto ed , in quest’ultimo caso, anche il risarcimento del danno ove possibile.